Normativa F-gas

Gli F-gas sono gas fluorurati prodotti dall’uomo e che possono causare effetto serra. Tra questi vi sono i refrigeranti più comuni, quali R134a, R404A, R407C, R410A, e R507A.

Il regolamento CE n. 842/2006 del 17 maggio 2006, in vigore dal 4 luglio 2007, disciplina la presenza e il recupero degli F-gas, con particolare attenzione per gli impianti frigoriferi con cariche di refrigerante di almeno 3 kg, ma non solo.

I regolamenti comunitari divengono legge in tutti gli stati membri nel momento di entrata in vigore, senza necessità di eventuali misure di esecuzione, e automaticamente sostituiscono le disposizioni nazionali contrastanti.

Dal regolamento CE n. 842/2006, discendono in particolare i seguenti obblighi.

TipoCarica Q in
kg di F-gas
ErmeticitàObblighi derivanti
q0Q<3qualunquenessuno
q13≤Q<6ermeticolibretto
q23≤Q<6non ermeticolibretto
ricerca annuale perdite
q36≤Q<30qualunquelibretto
ricerca annuale perdite
q430≤Q<300qualunquelibretto
ricerca semestrale perdite
q5300≤Qqualunquelibretto
ricerca trimestrale perdite
centralina cercafughe

La prima colonna in tabella è una classificazione soggettiva dell’autore del presente articolo del blog.

La dicitura “ermetico” si riferisce a un “sistema ermeticamente sigillato”, definito dal regolamento come un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Il regolamento CE n. 1494/2007 della Commissione Europea del 17 dicembre 2007, in vigore dal 7 gennaio 2008, disciplina l’etichettatura degli impianti frigoriferi contenenti F-gas.

Il regolamento CE n. 1516/2007 della Commissione Europea del 19 dicembre 2007, in vigore dal 9 gennaio 2008, disciplina il controllo delle perdite degli impianti frigoriferi contenenti F-gas.

Il regolamento CE n. 303/2008 della Commissione Europea del 2 aprile 2008, in vigore dal 23 aprile 2008, stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco [tra gli stati membri] della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas. Si precisa inoltre con maggior dettaglio per quali attività sia richiesto il personale certificato.

Il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, disciplina le modalita’ di attuazione del regolamento CE n. 842/2006, in particolare istituisce il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per maneggiare gli F-gas.

Il DPR dispone inoltre che “entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonche’ dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu’ di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita’ di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.”

Il DPR chiarisce che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.”

Il decreto legislativo n. 26 del 5 marzo 2013, in vigore dal 12 aprile 2013, prevede le seguenti sanzioni collegate agli F-gas.

ViolazioneTipoRiferimentiSanzione
omessa ricerca periodica delle perdite≥q2CE 842/2006 3(2)
DLgs 26/2013 3(1)
da 7.000 a 100.000 €
omesso controllo delle perdite entro un mese dalla riparazione≥q2CE 842/2006 3(2)
CE 1516/2007 9
DLgs 26/2013 3(1)
da 7.000 a 100.000 €
assenza di centralina cercafugheq5CE 842/2006 3(3)
DLgs 26/2013 3(1)
da 7.000 a 100.000 €
utilizzo di personale non certificato per la ricerca o il controllo delle perdite≥q2CE 842/2006 3(2)
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 3(2)
da 10.000 a 100.000 €
utilizzo di personale non certificato per la riparazione delle perdite≥q2CE 1516/2007 8
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 3(3)
da 10.000 a 100.000 €
mancata tenuta del libretto≥q2CE 842/2006 3(6)
CE 1516/2007 2
DLgs 26/2013 3(4)
da 7.000 a 100.000 €
tenuta del libretto in modo non conforme≥q2CE 842/2006 3(6)
CE 1516/2007 2
DPR 43/2012 15
DLgs 26/2013 3(5)
da 7.000 a 100.000 €
mancato recupero di F-gas tramite personale certificato≥q0CE 842/2006 4(1)
CE 842/2006 4(4)
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 4(1)
da 10.000 a 100.000 €
scorretto smaltimento delle bombole con F-gasn.a.CE 842/2006 4(2)
DLgs 26/2013 4(3)
da 7.000 a 100.000 €
attività di impresa con presa in consegna di F-gas senza personale certificato≥q0CE 842/2006 3(1)
CE 842/2006 4(1)
CE 842/2006 5(4)
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 5(1)
da 10.000 a 100.000 €
attività di impresa con ricerca o controllo delle perdite senza personale certificato ovvero senza certificazione di impresa≥q1CE 842/2006 3(1)
CE 303/2008
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 5(2)
da 10.000 a 100.000 €
attività di impresa con recupero, installazione, o manutenzione senza personale certificato ovvero senza certificazione di impresa≥q0CE 842/2006 3(1)
CE 303/2008
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 5(2)
da 10.000 a 100.000 €
omessa trasmissione annuale all'ISPRA≥q1CE 842/2006 6(4)
DPR 43/2012 16(1)
DLgs 26/2013 6(3)
da 1.000 a 10.000 €
trasmissione annuale all'ISPRA non conforme≥q1CE 842/2006 6(4)
DPR 43/2012 16(1)
DLgs 26/2013 6(4)
da 1.000 a 10.000 €
immissione in commercio senza etichetta≥q0CE 842/2006 7(1)
DLgs 26/2013 7(1)
da 5.000 a 50.000 €
immissione in commercio con etichetta non conforme≥q0CE 842/2006 7(1)
CE 1494/2007 
DPR 43/2012 17
DLgs 26/2013 7(1)
da 5.000 a 50.000 €
mancata iscrizione dell'impresa al registro≥q0DPR 43/2012 8(2)
DLgs 26/2013 10(1)
da 1.000 a 10.000 €

Non vi è garanzia che l’elenco suddetto sia completo e corretto, per cui l’unica certezza deriva dalla perfetta conoscenza e dalla scrupolosa osservanza delle legge e dei regolamenti, anche laddove la sanzione non sia evidente.

In estrema sintesi il regolamento degli F-gas si può riassumere dicendo che la loro manipolazione richiede personale certificato, anche per circuiti contenenti un solo grammo di gas; i circuiti contenenti almeno 3 kg sono inoltre “sorvegliati speciali”, con obbligo di libretto e trasmissione annuale dei dati.

Suggerimenti per i proprietari d’impianti frigoriferi

  • apprendere le leggi e i regolamenti relativi agli F-gas, dato che gli obblighi sono in capo ai proprietari
  • avvalersi esclusivamente di personale certificato per eseguire gli interventi
  • verificare l’effettiva certificazione del personale presso il registro
  • recuperare il refrigerante prima di dismettere gli impianti
  • verificare la tenuta dei libretti e la ricerca delle perdite
  • ricordarsi di eseguire la trasmissione annuale al registro dell’ISPRA

Suggerimenti per gli installatori

  • iscriversi immediatamente al registro provvisorio
  • iscrivere anche l’azienda al registro provvisorio
  • conseguire il patentino
  • stampare, studiare e annotare tutte le leggi e i regolamenti
  • informare la clientela dell’entrata in vigore delle sanzioni
  • per gli impianti sprovvisti di libretto, compilare un nuovo libretto prima di eseguire qualsiasi intervento
  • rifiutare l’intervento e l’eventuale proposta di manleva se il proprietario non intende mettersi in regola
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25 comments on “Normativa F-gas
  1. Franco ha detto:

    Buongiorno e grazie per la meritoria azione.
    Il sistema può essere considerato ermetico con le sole valvole di servizio?
    Debbono essere certificate in qualche modo?
    Grazie Franco

    • Secondo CE 842/2006 2(11) sì, purchè le valvole di servizio abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

  2. STEFANO ha detto:

    Qualcuno sa dirmi effettivamente chi e’ obbligato a conseguire il patentino
    grazie

    • Il regolamento CE n. 303/2008 della Commissione Europea del 2 aprile 2008, in vigore dal 23 aprile 2008, stabilisce all’art. 2 che sia certificato il personale che volge le seguenti attività:
      a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di
      sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
      b) recupero;
      c) installazione;
      d) manutenzione o riparazione.

      Segnalo che le attività ai punti b,c e d si riferiscono anche a impianti contententi un solo grammo di refrigerante; per cui chiunque voglia operare sui circuiti degli impianti di refrigerazione contenenti F-gas, deve dotarsi di patentino.

  3. sandro landini ha detto:

    quale deve essere la sensibilità dell’impianto di rilevazione fissa per impianti con carica superiore a 300KG

  4. Giulio ha detto:

    Dott.re Emidio buonasera, la 303/2008 (CE) obbliga l’impresa anche se ditta individuale alla certificazione qualora manipoli gas fluorurati.Mi risulta che nel contesto della regolizzazione cartacea da parte di un “ODC” accreditato da ACCREDIA, vi sia anche un registro di carico e,scarico dei gas refrigeranti acquistati/utilizzati dall’impresa “certificata”.La mia riflessione è:perchè tutti i produttori di gas refrigeranti a tutt’oggi vendono il prodotto alle imprese o aziende non certificate.
    Grazie

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Un caloroso benvenuto a Festuccia.
      Condivido l’osservazione, e credo che presto arriveremo a un controllo dei soggetti acquirenti di gas fluorurati.

  5. marco guelfi ha detto:

    vorrei sapere in che percentuale rispetto al quantitativo totale digas, un rabbocco si puo’considerare tale e non si deve procedere alla ricerca della perdita e alla conseguente riparazione
    grazie dell’aiuto

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Caro Marco, Purtroppo le perdite di refrigerante non sono tollerate dalla norma, per cui occorre comunque ricercare la perdita.

  6. Fabrizio ha detto:

    Salve volevo sapere a chi ci si può rivolgere per segnalare eventuali casi di installazione senza patentino, grazie

  7. Emidio Barsanti ha detto:

    Caro Fabrizio, l’articolo 3 del DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, stabilisce quanto segue.

    “Ai fini di quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l’autorita’ competente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).”

    Per cui io ritengo che le violazioni vadano segnalate all’ISPRA; sono curioso di sapere come risponderà.

    • Fabrizio ha detto:

      Grazie provvederò e vi farò sapere

    • Fabrizio ha detto:

      Buonasera l’ISPRA risponde che non è sua competenza in quanto solo relatore di pratiche , ci invita a rivolgerci al ministero dell’ambiente tutela del territorio , sul sito si trova un link che fa capo ai carabinieri del nucleo ambientale , dove è possibile fare una segnalazione , tramite mail, non in forma anonima!

  8. Emidio Barsanti ha detto:

    Caro Fabrizio, Grazie per l’aggiornamento.

    Il nuovo regolamento UE n. 517/2014 del 16 aprile 2014, in vigore dal 9 giugno 2014, abroga il precedente regolamento CE n. 842/2006.
    All’articolo 25 comma 1, il nuovo regolamento stabilisce quanto segue.

    “Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme.
    Le sanzioni emanate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.”

    Tradotto, è un indicazione vincolante agli stati membri, “Fate voi ma fate bene!”
    Da quanto ci riferisci non hanno fatto bene, per cui passerei la segnalazione alla Commissione europea;
    il link in italiano è http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_it.htm .
    Normalmente sono molto solleciti nelle risposte.

  9. Giuseppe Miano ha detto:

    buongiorno,
    in un impianto di climatizazione con elementi radianti
    a fancooil con sistema acqua/aria,
    la manutenzione degli elementi radianti può essere effettuata da
    personale senza il patentino “F-GAS” richiesto invece per gli impiani gas/aria

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, Il personale senza patentino può fare manutenzione sui fan coil e anche su tutto il resto dell’impianto, ad eccezione del circuito che contiene gli F-gas. Ad esempio può pulire il condensatore.

  10. Marco ha detto:

    Un impianto di casa tria split viene considerato ermeticamente sigillato?

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Caro Marco, Grazie per l’intervento.
      Bisogna far riferimento al nuovo regolamento descritto al seguente collegamento.
      http://www.micheletti.org/wp/nuovo-regolamento-f-gas/
      Là troverà la risposta nel commento della sig.ra Bonfante: le anticipo che non è più sufficiente che l’impianto sia ermetico, ora serve anche che sia etichettato come tale.

  11. Luca DC ha detto:

    Buongiorno,
    Volevo una conferma in merito al “bando” del R452A da gennaio 2022.
    Un frigorista mi dice che ha letto su una rivista che non ha più, che tale restrizione vale SOLE per sistemi ermeticamente sigilati.
    Riuscite a darmi i riferimenti normativi di ciò?
    Grazie

  12. stefano ha detto:

    Salve,
    esiste un elenco aggiornato per gli F-GAS (penso al R452A) oppure il riferimento continua ad essere il reg. UE 517/2014?
    Grazie

    • Emidio Barsanti ha detto:

      Grazie per l’intervento sul blog.
      La norma EN 378-1:2016 contiene un elenco di refrigeranti tra cui l’R452A.

  13. Sandro ha detto:

    Ciao a tutti,quando è obbligatorio il limite kg per fgas annuale, il refrigerante R452A sostituito del 404A?