Nuovo decreto attuativo F-gas

Il nuovo decreto del presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, istituisce una banca dati elettronica nazionale, che sostituisce i registri cartacei previsti dal regolamento UE n. 517/2014 del 16 aprile 2014, in vigore dal 9 giugno 2014, discusso nel precedente post.

Si ricorda che il regolamento non richiede registro d’impianto, detto volgarmente libretto, se la carica totale è inferiore alle cinque tonnellate equivalenti di CO2.

Nel decreto, in particolare, si mette in pratica il paragrafo 2 dell’articolo 6 del regolamento riguardo ai registri d’impianto: “A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme…”

Il regolamento prevedeva infatti sin dal 2014 un’alternativa telematica alla tenuta dei registri cartacei; il decreto adotta proprio questa alternativa, abolendo i registri cartacei, a favore della versione elettronica sul sito F-gas.

Nella sostanza, si tratta di un nuovo metodo di lavoro, senza nuovi obblighi.

Finiscono in banca dati anche le vendite di solo refrigerante o di impianti non ermetici precaricati di F-gas, come quando un distributore di componenti vende una bombola di gas a un frigorista o un negozio di elettrodomestici vende un’aria condizionata precaricata a un privato.

Non si registrano, invece, i monoblocchi precaricati e gli impianti venduti scarichi, purché la carica non ecceda i limiti già ricordati.

Dubbi interpretativi

Fonti autorevoli ritengono che il decreto imponga l’obbligo di registrazione degli interventi sul circuito frigorifero, indipendentemente dalla carica totale dell’impianto.

Vale dunque la pena di spiegare perché chi scrive questa pagina abbia un’opinione diversa.

Si parta dall’installazione di apparecchiature soggette a registro e si consideri il comma 4 dell’articolo 16 del decreto, che recita: “… a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014…”

Si impone qui l’obbligo di registrazione dell’installazione nella banca dati telematica e ci si riferisce all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che dispone: “Il paragrafo 1 [dello stesso articolo] si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra; [segue un elenco dalla lettera a alla g]…”

Se volessimo omettere la prima frase del paragrafo e riferirci al solo elenco, nella parte che va dalla lettera a alla f, dovremmo concludere che tutti gli impianti frigoriferi sono soggetti a registrazione, indipendentemente dalla carica di refrigerante.

Ad avviso di chi scrive, invece, va considerato il paragrafo intero e il rimando serve soltanto a circoscrivere l’ambito d’applicazione alle attrezzature relative alle lettere dalla a alla f, escludendo la lettera g, relativa ai cicli Rankine a fluido organico.

Per fugare il dubbio, si esamini l’articolo 1 del decreto, intitolato “Finalità e oggetto”: “1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea…”

Lo scopo e l’ambito di applicazione del decreto sono limitati ai regolamenti della Commissione, non si intende introdurre nuovi obblighi al di là di quanto già previsto, se non dare forma attuativa concreta alle disposizioni.

Al punto g dello stesso comma 1, si prosegue sulla stessa linea: “disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature”.

Il citato articolo 6 del regolamento si riferisce proprio alle attrezzature soggette a registro d’impianto, in base alle cariche in esse contenute.

Per completezza riportiamo anche il punto h dello stesso comma: “individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo”.

Il citato articolo 20 del regolamento riguarda la “Raccolta di dati sulle emissioni” e recita: “Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.”

Si potrebbe giustificare così la registrazione dei piccoli impianti ai fini statistici, per misurare le emissioni, se non fosse che tali registrazioni sono frammentarie e incomplete, per ragioni pratiche, e si sovrappongono alla statistica certamente più affidabile delle quantità immesse sul mercato e comunicate da produttori e importatori, oltre ai dati forniti dai venditori, che catturano le stesse informazioni a monte, in maniera cumulata e più attendibile.

Si conclude pertanto l’argomentazione contro l’obbligo di registrazione degli impianti sotto una certa carica, ma preme ricordare a tutti, independentemente dagli obblighi di registrazione, che permangono tutte le restanti obbligazioni ogni volta che si mette mano a un circuito, anche se contenente un solo grammo di F-gas.

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