Il sette e l’otto di giugno si è tenuto al politecnico di Milano il convegno europeo biennale organizzato tra gli altri dall’UNEP (United Nations Environment Programme) e dal Centro Studi Galileo, sotto il patrocinio della presidenza del consiglio dei ministri.

Conservo gli atti del convegno dal 1993; negli anni il livello tecnico e il numero di partecipanti sono cresciuti di pari passo; oggi il convegno ha rilevanza mondiale, testimoniata dalla partecipazione internazionale. In tutti questi anni il prof. Alberto Cavallini, puntualmente presente al convegno, è stato un punto di riferimento per competenza e per livello di ricerca.

Nel tempo è cresciuta anche la consapevolezza dei partecipanti dell’importanza della salvaguardia del clima. La normativa europea per la tutela del clima è considerata la più avanzata al mondo; quella americana invece langue, forse a causa dell’AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute), associazione di costruttori di attrezzature HVACR, che sembra far melina per ritardare l’applicazione di regolamentazioni a favore del clima.

Tra le novità del convegno, rispetto a due anni fa, inizierei da quella che più mi ha colpito.
Il sig. A. Kaschl della Commissione europea ci ha spiegato che a loro avviso, per ridurre il riscaldamento globale del nostro pianeta, il sistema più semplice, rapido, ed economico consiste nel ridurre l’utilizzo degli HFC.
L’opinione non è campata in aria, ma deriva da una serie di studi elencati nell’area dedicata agli F-gas. Nei mesi a venire, possiamo attenderci una modifica alla normativa vigente sugli F-gas.

In merito alle misure transitorie e all’interpretazione della normativa vigente è stato comunicato quanto segue.
Non si prevedono proroghe al termine ultimo dell’undici giugno per l’iscrizione al registro provvisorio degli F-gas. Oltre tale data, ci si potrà iscrivere solo se in possesso dei titoli necessari.

Si prevede che le comunicazioni all’ISPRA saranno accettate per tutto il mese di giugno, come riportato dal portale.

La Commissione europea ha interpretato la regolamentazione nei confronti delle aziende che utilizzano personale interno per la manutenzione dei propri impianti frigoriferi, stabilendo che non è necessaria la certificazione dell’azienda, bastando la sola certificazione del personale addetto.

La sig.ra C. Norcia del Bureau Veritas Italia ha riportato i requisiti minimi da loro adottati per la certificazione delle aziende per le operazioni sugli F-gas, in conformità alle prescrizioni ACCREDIA RT-29, di seguito riassunti:

  • personale qualificato in ragione di almeno un’unità ogni 200.000 euro di fatturato o frazione, relativo alle attività inerenti agli F-gas
  • possesso di attrezzature e procedure adeguate
  • piano della qualità specifico per le attività in questione
  • gestione delle non conformità e dei reclami

I certificati rilasciati sono soggetti a verifica annuale di mantenimento e a rinnovo quinquennale.

Un’interessante curiosità è stata segnalata dal sig. J. Curlin dell’UNEP.
Come noto, gli idrocarburi (HC) sono ottimi sostituti degli HFC, grazie al basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) e alle buone prestazioni. Il propano (R290) e l’isobutano (R600a) sono particolarmente diffusi nella refrigerazione.
Per i frigoriferi domestici gli HC sono ottimali, viste le cariche modeste; per i frigoriferi industriali sono richiesti accorgimenti speciali dovuti all’infiammabilità degli HC.
Gli HC sono generalmente più disponibili e più economici degli HFC, ragion per cui in Africa e in altre parti del terzo mondo è stato riportato l’utilizzo in retrofit per impianti di refrigerazione tradizionali, senza alcuna misura di sicurezza.
Loro malgrado, tali paesi sono avanti a noi nell’adozione di refrigeranti ecologici, sia pure a discapito della sicurezza.

Prosegue la ricerca sulle idrofluoroolefine (HFO), come l’1234yf, che beneficiano di un basso GWP dovuto alla loro breve vita in atmosfera.
Pare oramai certa l’adozione dell’1234yf nel condizionamento dell’auto.
I produttori di gas si stanno cimentando nelle varianti di HFO e nelle loro miscelazioni con HFC e con refrigeranti naturali. Un esempio per tutti è il refrigerante AC6, provvisoriamente classificato come R445A, e composto dal 6% di CO2, 9% di 134a, e 85% di 1234ze. Fortemente zeotropico, leggermente infiammabile, con un basso GWP, l’AC6 è un futuro candidato per il condizionamento dell’auto.

Tornano d’attualità gli impianti singoli al servizio degli espositori refrigerati nei supermercati, nella variante con condensazione ad acqua e regolazione mediante inverter.
Il nome esotico “water loop” indica l’anello d’acqua di condensazione che alimenta le varie unità motocondensanti a bordo degli espositori; se non si tratta della scoperta dell’acqua calda, poco ci manca.
Le fughe sono ridotte dall’affidabilità dell’assemblaggio in fabbrica, piuttosto che in cantiere; la temperatura di evaporazione è regolata banco per banco in maniera ottimale.
Per contro i compressori più piccoli hanno un’efficienza inferiore, e le pompe di circolazione dell’acqua sono un consumo aggiuntivo.
Un’ulteriore considerazione è per le cariche di refrigerante che calano da 3.48 a 0.72 kg/kW. Chi scrive segnala che per un impianto ReFreeX le cariche sarebbero attorno a 0.3 kg/kW, senza adottare particolari ottimizzazioni.

Infine una presentazione LU-VE della nuova gamma di evaporatori Value Defender, indicata per le celle frigorifere di lunga conservazione con alta umidità relativa. La gamma adotta la posizione premente dei ventilatori, così come da tempo fa la Helpman nei modelli Thor-F, utilizzati in Europa per la lunga conservazione dei prodotti agricoli.
La posizione dei ventilatori in ripresa dell’aria elimina la deumidificazione dovuta al post-riscaldamento generato dal calore dissipato dai motori dei ventilatori; si ottiene inoltre un efflusso dell’aria più lineare, per una migliore distribuzione in cella.
La gamma Value Defender presenta poi una forma trapezoidale per ottimizzare l’utilizzo degli spazi in cella, ed è dotata di ventilatori ad alta efficienza.
La LU-VE riporta i risultati di un test in una cella di conservazione delle mele, condotto presso il consorzio Melinda, ove si è ottenuta una riduzione del calo peso, a parità di altre condizioni, rispetto ad altre celle dotate di differenti evaporatori.

Dal convegno è tutto.

Facebooktwitter
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Si illustrano i fondamenti del diritto da cui discende l’obbligo di applicare le norme europee, in Italia e nel resto dell’Unione. Si indicano le linee guida per l’implementazione delle direttive relative agli impianti frigoriferi industriali.

L’Unione europea

L’Unione europea (UE) è un’unione politica ed economica di 27 stati membri dislocati principalmente in Europa. Impegnata per l’integrazione regionale, la UE è stata istituita dal Trattato di Maastricht nel 1993 sulle fondamenta della Comunità Europea.
Con oltre 500 milioni di cittadini, l’UE ha generato nel 2012 una quota (16.584 miliardi US$) stimata al 20% del prodotto lordo mondiale calcolato a parità di potere di acquisto, PPP.
L’UE ha sviluppato un mercato unico, attraverso un sistema standardizzato di leggi che si applicano in tutti gli stati membri, e assicura la libera circolazione di persone, beni, servizi, e capitali.
L’Unione europea si basa su una serie di trattati; questi hanno prima istituito la Comunità europea e l’Unione europea, e poi hanno modificato tali trattati istitutivi. Sono trattati che fissano grandi obiettivi politici e stabiliscono istituzioni giuridiche con i poteri necessari per realizzare tali obiettivi. Questi poteri giuridici includono la possibilità di adottare una normativa che può influire direttamente su tutti gli stati membri e i loro abitanti.
Secondo il principio di supremazia, i giudici nazionali sono tenuti a far rispettare i trattati che i loro stati membri hanno ratificato, e quindi le leggi promulgate sotto di essi, anche se ciò richiede loro di ignorare contrastanti norme di diritto nazionale e, entro certi limiti, anche norme costituzionali.
Le giurisdizioni nazionali possono applicare il diritto comunitario in casi nazionali, e se necessario un chiarimento sull’interpretazione o sulla validità di una legislazione comunitaria relativa al caso, esse possono presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il diritto di dichiarare non valida la legislazione UE, tuttavia, è riservato al Giudice comunitario.
I principali atti giuridici dell’Unione europea sono di tre tipi: regolamenti, direttive e decisioni.
I regolamenti divengono legge in tutti gli stati membri nel momento di entrata in vigore, senza necessità di eventuali misure di esecuzione, e automaticamente sostituiscono le disposizioni nazionali contrastanti.
Le direttive impongono agli stati membri di raggiungere un certo risultato, lasciando loro discrezione su come raggiungerlo; i dettagli di come devono essere attuate sono lasciati agli stati membri. Allo scadere del limite per il recepimento delle direttive, queste possono, in determinate condizioni, avere efficacia diretta nel diritto nazionale contro gli stati membri.
Le decisioni offrono un’alternativa alle due suddette modalità di legislazione; si tratta di atti giuridici che si applicano soltanto a individui specificati, a società, o a uno stato membro particolare; sono più comunemente utilizzate in materia di diritto della concorrenza, o per decisioni sugli aiuti di stato, ma sono spesso utilizzate anche per questioni procedurali e amministrative all’interno delle istituzioni.
I regolamenti, le direttive, e le decisioni sono di pari valore giuridico; si applicano senza alcuna gerarchia formale.

Direttive europee e norme armonizzate

Il libero movimento delle merci è il cardine del mercato comune europeo; la prevenzione delle barriere al commercio, il riconoscimento reciproco, e l’armonizzazione tecnica sono gli strumenti utilizzati.
Regolamenti e standard nazionali divergenti innalzano barriere al commercio dei prodotti tra gli stati membri; per prevenirle, le direttive in materia di regolamentazione tecnica stabiliscono dei requisiti essenziali di sicurezza, tali da consentire il libero scambio.
La Risoluzione del Consiglio del 1985 ha creato il Nuovo Approccio alla regolamentazione tecnica, basato sui seguenti criteri:

  • l’armonizzazione è limitata ai principi essenziali
  • soltanto i prodotti che soddisfano i requisiti delle direttive possono essere immessi sul mercato o messi in servizio
  • si presume che gli standard armonizzati siano conformi ai requisiti essenziali corrispondenti
  • l’applicazione degli standard armonizzati è volontaria, i costruttori sono liberi di adottare qualsiasi altra soluzione tecnica che rispetti i requisiti essenziali
  • i costruttori possono scegliere tra le procedure di valutazione stabilite dalla direttiva applicabile

Fra le direttive che seguono il Nuovo Approccio vi sono la direttiva CE n. 97/23 (PED) e la direttiva (macchine) CE n. 2006/42 (MD), ambedue applicabili agli impianti frigoriferi.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione definisce la gamma di prodotti coperti dalla direttiva ovvero la natura dei pericoli che la direttiva si prefigge di evitare.
Più direttive possono coprire lo stesso prodotto, come nel nostro caso la PED e la MD.
Secondo il Nuovo Approccio, le direttive sono di totale armonizzazione e gli stati membri devono abrogare tutta la normativa nazionale in contrasto; come regola, gli stati membri non possono introdurre misure più stringenti di quelle previste nella direttiva.
In parte ciò spiega la severità di talune normative, in quanto quegli stati membri, che già adottano misure nazionali stringenti prima dell’emanazione di una certa direttiva, pretendono criteri di sicurezza non inferiori al proprio standard nazionale, per cui la norma europea tende talvolta a sommare i requisiti nazionali, anziché sintetizzare, come parrebbe desiderabile.
D’altro canto questa gara al rialzo è il prezzo della libera circolazione delle merci nel mercato comune. Inoltre le aziende europee, studiando e rispettando la direttiva comune, si fortificano e si preparano anche a servire mercati extra-UE. Difficilmente un acquirente estero riterrà insoddisfacente un prodotto che rispetti le norme europee.
Già ora lo Spazio economico europeo [SEE], in inglese European Economic Area [EEA], comprende, oltre all’UE, Islanda, Liechtenstein , e Norvegia, e garantisce la libera circolazione delle merci. La Svizzera ha accordi bilaterali con l’UE in materia di libero scambio.
Le direttive si applicano, dal momento di entrata in vigore, per tutti i prodotti immessi sul mercato, ovvero messi in servizio da quel momento in poi. Non è vero che le direttive si applichino soltanto ai prodotti nuovi, infatti anche i prodotti di seconda mano, che entrino nel mercato europeo successivamente, sono soggetti alla direttiva. Sono esclusi quindi soltanto i prodotti già presenti sul mercato europeo prima dell’entrata in vigore della direttiva.
Un caso importante è costituito dalle modifiche o riparazioni di un prodotto esistente. Se la modifica o la riparazione altera la natura dei pericoli ovvero il livello di rischio, il prodotto in generale è soggetto alle direttive. Chi esegue la modifica o la riparazione ha la responsabilità (ma non l’arbitrio) di stabilire se il prodotto deve essere assoggettato alle direttive.
Su di un impianto frigorifero, ad esempio, passando dal refrigerante R22 all’R404A, e cambiando la valvola di sicurezza da un modello a 24 bar a un altro a 28 bar, secondo l’autore, l’impianto è assoggettabile alla norma PED e alla MD.
Una semplice riparazione, invece, che utilizzi soltanto componenti originali, o eventualmente componenti equivalenti in caso di irreperibilità, non rende l’oggetto riparato soggetto alle direttive. Occorre notare tuttavia che le operazioni stesse di riparazione possono essere soggette a norme europee.

Requisiti essenziali

I requisiti essenziali sono stabiliti negli allegati di ciascuna direttiva, e includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva.
I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se rispettano i requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili. Le direttive specificano la natura dei pericoli che intendono prevenire. Anche dopo l’applicazione di tutte le direttive cogenti, possono restare scoperti alcuni pericoli il cui trattamento è lasciato agli stati membri.

Norme armonizzate

Le norme armonizzate sono specifiche tecniche dal rispetto delle quali deriva una presunzione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali delle direttive rilevanti.
Le norme armonizzate sono elaborate da un ente normativo europeo, su mandato della Commissione europea, sentiti gli stati membri. Nel processo di elaborazione sono coinvolti gli enti normativi nazionali e tutte le parti interessate, tra cui i costruttori, i consumatori e i sindacati. La norma EN 378-1, ad esempio, è stata elaborata dal Comitato Europeo di Normazione [CEN], con la collaborazione dell’Ente Nazionale di Unificazione [UNI] e del Comitato Termotecnico Italiano [CTI].
Le norme armonizzate entrano in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’UE e dopo la trasposizione in norma nazionale in almeno uno degli stati membri.
Il costruttore può scegliere a piacimento una qualunque delle trasposizioni nazionali, in quanto le norme devono essere trasposte in maniera uniforme in tutti gli stati membri.
L’applicazione delle norme è su base volontaria, il costruttore è libero di ignorarle in tutto o in parte, purché dimostri che il prodotto soddisfa comunque i requisiti essenziali.

Valutazione di conformità

La valutazione di conformità è il processo che accerta la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, fornendone evidenza. La direttiva rilevante impone la valutazione, ne stabilisce la procedura e l’eventuale intervento dell’ente notificato. La valutazione precede la dichiarazione di conformità, la marcatura CE e l’immissione sul mercato.
Il Nuovo Approccio ha definito otto moduli denominati dalla A alla H.
La direttiva rilevante stabilisce, in base alla categoria di prodotto, l’adozione di uno o più moduli per la procedura di conformità. Ad esempio, il modulo A consiste in controlli interni di progetto e costruzione, mentre il modulo G impone la verifica di ogni singolo prodotto da parte di un ente notificato. I costruttori certificati ISO 9001 godono di alcune semplificazioni che riducono l’intervento dell’ente notificato. La suddivisione in moduli è studiata per agevolare il costruttore soggetto a simultanea applicazione di più direttive.

Fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico contiene la documentazione da cui si dimostra la conformità del prodotto ai requisiti essenziali. Non è necessario che il fascicolo sia su carta, ovvero consista in un singolo documento, ovvero esista fisicamente, purché possa essere prodotto su richiesta.
Il fascicolo deve essere conservato per dieci anni dall’immissione sul mercato dell’ultimo esemplare di prodotto. Questo termine concorda con la direttiva CE n. 85/374 sulla responsabilità da prodotto difettoso, che prevede la decadenza dei diritti del danneggiato qualora la causa non inizi entro dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato, ovvero qualora il danneggiato non richieda il risarcimento entro tre anni dalla scoperta del difetto.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è il documento di evidenza sintetica della valutazione di conformità, contenente almeno le seguenti informazioni:

  • nome e indirizzo del costruttore
  • nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il fascicolo
  • identificazione del prodotto (nome, tipo o modello, matricola, etc.)
  • elenco delle direttive applicabili
  • elenco delle norme armonizzate applicate o di altre eventuali norme
  • eventuale categoria del prodotto
  • eventuale ente notificato
  • data, nome, titolo e firma della persona autorizzata a compilare il fascicolo

Ente notificato

Gli enti notificati eseguono la valutazione di conformità quando richiesto dalla direttiva. Gli stati membri sono responsabili della notifica degli enti. Gli enti devono essere valutati per competenza, capacità, indipendenza, imparzialità e integrità. Gli enti notificati devono essere soggetti a sorveglianza a intervalli regolari, secondo la pratica stabilita dalle organizzazioni di accreditamento.
Le direttive impongono l’intervento degli enti notificati qualora sia giustificato dalla natura dei pericoli o dal livello di rischio. La misura può essere interpretata come una forma di rassicurazione terza e imparziale a favore del mercato, o anche come una presunzione che il costruttore possa non avere le necessarie competenze per valutare il proprio prodotto, ovvero possa omettere i controlli per altra ragione.

Marcatura CE

Il marchio CE sul prodotto ne indica la rispondenza a tutte le direttive applicabili e, qualora previsto dalla direttiva, ne riporta ulteriori informazioni essenziali. Gli stati membri non possono impedire l’immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti riportanti il marchio CE, a meno che le disposizioni riguardanti la marcatura non siano state rispettate. Sono concesse restrizioni soltanto in caso di pericoli non coperti dalle direttive rilevanti.
Per i prodotti che lo richiedono, prima dell’immissione sul mercato e della messa in servizio, è obbligatoria l’affissione del marchio CE, con il quale il costruttore assume la responsabilità di avere assolto a tutti gli obblighi previsti, tra cui la valutazione di conformità. Non è consentito marcare CE prodotti non contemplati dalle direttive.
Il marchio CE svolge una funzione di passaporto del prodotto, specificandone l’identità e garantendone la libera circolazione.

Costruttore, importatore e distributore

Secondo il Nuovo Approccio, il costruttore è la persona fisica o giuridica in nome della quale il prodotto è immesso sul mercato, ed è responsabile della rispondenza del prodotto a tutte le direttive applicabili, anche nel caso in cui abbia affidato ad altri la progettazione e la costruzione.
Il costruttore deve eseguire la valutazione di conformità, per cui è tenuto a conoscere la normativa applicabile e i dettagli tecnici di progettazione e costruzione, per lo meno a un livello tale da poter garantire la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti essenziali.
Il costruttore che risieda al di fuori della UE può nominare (qualora lo desideri) un rappresentante autorizzato nella UE, al quale delegare alcuni degli obblighi previsti dalle direttive.
Alcune direttive, tra cui quella sulla responsabilità da prodotto difettoso, individuano in maniera diversa il costruttore, per cui l’azione legale relativa può essere rivolta contro tutti i presunti responsabili nella catena di distribuzione del prodotto.
Secondo il Nuovo Approccio, l’importatore è la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il prodotto di un costruttore non residente nella UE e sprovvisto di rappresentante autorizzato. L’importatore, su richiesta dell’autorità di sorveglianza del mercato, deve fornire copia della dichiarazione di conformità e rendere disponibile il fascicolo tecnico. In alcuni casi l’importatore assume le responsabilità del costruttore.
Secondo il Nuovo Approccio, il distributore è una qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di distribuzione successiva all’immissione sul mercato del prodotto. Il distributore deve avere una conoscenza di base dei requisiti del prodotto, distinguendo ad esempio i prodotti per i quali è richiesto il marchio e la dichiarazione CE. Il distributore non deve trattare prodotti di cui conosca, o dovrebbe conoscere in base alla professionalità, la non rispondenza alle direttive.

Assemblatore e installatore

L’assemblatore mette insieme una combinazione di parti e prodotti, alcuni dei quali eventualmente soggetti a direttive, per formare un assieme che assolva a uno scopo. In taluni casi, come per la PED, l’assieme viene considerato un nuovo prodotto, per cui l’assemblatore è soggetto a tutti gli obblighi del costruttore. Come criterio generale, a giudizio di scrive, qualora la valutazione di conformità dipenda dalla combinazione delle parti e qualora tale valutazione non sia stata già eseguita dai costruttori delle parti, l’assemblatore assume la figura di costruttore, in quanto è l’unico soggetto che possa stabilire la conformità dell’assieme.
L’installatore, invece, monta un prodotto costituito da più parti, secondo le istruzioni del costruttore, per renderlo funzionale. Alcune norme armonizzate, come la EN 378, giustamente si occupano dell’installazione e la messa in servizio, in quanto determinanti ai fini della rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali. In questi casi l’installatore è un anello della catena che garantisce la conformità del prodotto, e assume la propria responsabilità limitatamente alla funzione svolta.

Facebooktwitter
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gli F-gas sono gas fluorurati prodotti dall’uomo e che possono causare effetto serra. Tra questi vi sono i refrigeranti più comuni, quali R134a, R404A, R407C, R410A, e R507A.

Il regolamento CE n. 842/2006 del 17 maggio 2006, in vigore dal 4 luglio 2007, disciplina la presenza e il recupero degli F-gas, con particolare attenzione per gli impianti frigoriferi con cariche di refrigerante di almeno 3 kg, ma non solo.

I regolamenti comunitari divengono legge in tutti gli stati membri nel momento di entrata in vigore, senza necessità di eventuali misure di esecuzione, e automaticamente sostituiscono le disposizioni nazionali contrastanti.

Dal regolamento CE n. 842/2006, discendono in particolare i seguenti obblighi.

TipoCarica Q in
kg di F-gas
ErmeticitàObblighi derivanti
q0Q<3qualunquenessuno
q13≤Q<6ermeticolibretto
q23≤Q<6non ermeticolibretto
ricerca annuale perdite
q36≤Q<30qualunquelibretto
ricerca annuale perdite
q430≤Q<300qualunquelibretto
ricerca semestrale perdite
q5300≤Qqualunquelibretto
ricerca trimestrale perdite
centralina cercafughe

La prima colonna in tabella è una classificazione soggettiva dell’autore del presente articolo del blog.

La dicitura “ermetico” si riferisce a un “sistema ermeticamente sigillato”, definito dal regolamento come un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Il regolamento CE n. 1494/2007 della Commissione Europea del 17 dicembre 2007, in vigore dal 7 gennaio 2008, disciplina l’etichettatura degli impianti frigoriferi contenenti F-gas.

Il regolamento CE n. 1516/2007 della Commissione Europea del 19 dicembre 2007, in vigore dal 9 gennaio 2008, disciplina il controllo delle perdite degli impianti frigoriferi contenenti F-gas.

Il regolamento CE n. 303/2008 della Commissione Europea del 2 aprile 2008, in vigore dal 23 aprile 2008, stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco [tra gli stati membri] della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas. Si precisa inoltre con maggior dettaglio per quali attività sia richiesto il personale certificato.

Il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, disciplina le modalita’ di attuazione del regolamento CE n. 842/2006, in particolare istituisce il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per maneggiare gli F-gas.

Il DPR dispone inoltre che “entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonche’ dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu’ di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita’ di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.”

Il DPR chiarisce che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.”

Il decreto legislativo n. 26 del 5 marzo 2013, in vigore dal 12 aprile 2013, prevede le seguenti sanzioni collegate agli F-gas.

ViolazioneTipoRiferimentiSanzione
omessa ricerca periodica delle perdite≥q2CE 842/2006 3(2)
DLgs 26/2013 3(1)
da 7.000 a 100.000 €
omesso controllo delle perdite entro un mese dalla riparazione≥q2CE 842/2006 3(2)
CE 1516/2007 9
DLgs 26/2013 3(1)
da 7.000 a 100.000 €
assenza di centralina cercafugheq5CE 842/2006 3(3)
DLgs 26/2013 3(1)
da 7.000 a 100.000 €
utilizzo di personale non certificato per la ricerca o il controllo delle perdite≥q2CE 842/2006 3(2)
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 3(2)
da 10.000 a 100.000 €
utilizzo di personale non certificato per la riparazione delle perdite≥q2CE 1516/2007 8
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 3(3)
da 10.000 a 100.000 €
mancata tenuta del libretto≥q2CE 842/2006 3(6)
CE 1516/2007 2
DLgs 26/2013 3(4)
da 7.000 a 100.000 €
tenuta del libretto in modo non conforme≥q2CE 842/2006 3(6)
CE 1516/2007 2
DPR 43/2012 15
DLgs 26/2013 3(5)
da 7.000 a 100.000 €
mancato recupero di F-gas tramite personale certificato≥q0CE 842/2006 4(1)
CE 842/2006 4(4)
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 4(1)
da 10.000 a 100.000 €
scorretto smaltimento delle bombole con F-gasn.a.CE 842/2006 4(2)
DLgs 26/2013 4(3)
da 7.000 a 100.000 €
attività di impresa con presa in consegna di F-gas senza personale certificato≥q0CE 842/2006 3(1)
CE 842/2006 4(1)
CE 842/2006 5(4)
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 5(1)
da 10.000 a 100.000 €
attività di impresa con ricerca o controllo delle perdite senza personale certificato ovvero senza certificazione di impresa≥q1CE 842/2006 3(1)
CE 303/2008
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 5(2)
da 10.000 a 100.000 €
attività di impresa con recupero, installazione, o manutenzione senza personale certificato ovvero senza certificazione di impresa≥q0CE 842/2006 3(1)
CE 303/2008
DPR 43/2012 9
DLgs 26/2013 5(2)
da 10.000 a 100.000 €
omessa trasmissione annuale all'ISPRA≥q1CE 842/2006 6(4)
DPR 43/2012 16(1)
DLgs 26/2013 6(3)
da 1.000 a 10.000 €
trasmissione annuale all'ISPRA non conforme≥q1CE 842/2006 6(4)
DPR 43/2012 16(1)
DLgs 26/2013 6(4)
da 1.000 a 10.000 €
immissione in commercio senza etichetta≥q0CE 842/2006 7(1)
DLgs 26/2013 7(1)
da 5.000 a 50.000 €
immissione in commercio con etichetta non conforme≥q0CE 842/2006 7(1)
CE 1494/2007 
DPR 43/2012 17
DLgs 26/2013 7(1)
da 5.000 a 50.000 €
mancata iscrizione dell'impresa al registro≥q0DPR 43/2012 8(2)
DLgs 26/2013 10(1)
da 1.000 a 10.000 €

Non vi è garanzia che l’elenco suddetto sia completo e corretto, per cui l’unica certezza deriva dalla perfetta conoscenza e dalla scrupolosa osservanza delle legge e dei regolamenti, anche laddove la sanzione non sia evidente.

In estrema sintesi il regolamento degli F-gas si può riassumere dicendo che la loro manipolazione richiede personale certificato, anche per circuiti contenenti un solo grammo di gas; i circuiti contenenti almeno 3 kg sono inoltre “sorvegliati speciali”, con obbligo di libretto e trasmissione annuale dei dati.

Suggerimenti per i proprietari d’impianti frigoriferi

  • apprendere le leggi e i regolamenti relativi agli F-gas, dato che gli obblighi sono in capo ai proprietari
  • avvalersi esclusivamente di personale certificato per eseguire gli interventi
  • verificare l’effettiva certificazione del personale presso il registro
  • recuperare il refrigerante prima di dismettere gli impianti
  • verificare la tenuta dei libretti e la ricerca delle perdite
  • ricordarsi di eseguire la trasmissione annuale al registro dell’ISPRA

Suggerimenti per gli installatori

  • iscriversi immediatamente al registro provvisorio
  • iscrivere anche l’azienda al registro provvisorio
  • conseguire il patentino
  • stampare, studiare e annotare tutte le leggi e i regolamenti
  • informare la clientela dell’entrata in vigore delle sanzioni
  • per gli impianti sprovvisti di libretto, compilare un nuovo libretto prima di eseguire qualsiasi intervento
  • rifiutare l’intervento e l’eventuale proposta di manleva se il proprietario non intende mettersi in regola
Facebooktwitter
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail